Siate sempre bene attenti ai pedoni

lun 20 aprile 2020
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Strisce pedonali ©Babboleo.it
Strisce pedonali ©Babboleo.it

Gli Ermellini della Corte di Cassazione hanno reiteratamente sostenuto che il conducente di un veicolo, quando abbia notato sul suo percorso la
presenza di pedoni che tardino a scansarsi, deve rallentare la velocità e, ove sia il caso, addirittura fermarsi. Ciò allo scopo di prevenire inavvertenze ed indecisioni pericolose da parte di chi proceda a piedi, sempre ragionevolmente prevedibili e probabili, in quanto la circostanza che i pedoni attraversino la strada improvvisamente (o che si attardino nel loro trànsito) costituisce un rischio tipico e quindi prevedibile della circolazione stradale. Ciò posto, ancora una volta, la Corte di Cassazione (sentenza n. 51147/2019) ha sottolineato che, nella circolazione, il principio di affidamento subisce un temperamento perchè l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui nel caso che questo rientri nel limite della prevedibilità. Per conseguenza, se la condotta dell'automobilista fosse risultata connotata da imprudenza, nella misura in cui le condotte imprevedibili dei pedoni rappresentano un rischio tipico, occorre che chi sia alla guida di un'auto, deve conformare i suoi comportamenti alla massima cautela. Così ritenendo, il Collegio ha respinto il ricorso di un automobilista, condannato in sede penale alla pena (sospesa) di anni due di reclusione e al risarcimento dei danni alla parte civile. In effetti, prima degli Ermellini, già la Corte di Appello aveva confermato la sentenza di 1° grado del Tribunale (art. 589, c. 2, C.p.) nell’avviso che il conducente aveva cagionato la morte di un uomo per colpa (e per inosservanza delle norme) avendo omesso di prestare debita attenzione, non moderando la velocità del veicolo nei pressi di un attraversamento pedonale.

In ultima istanza, per i Giudici cassazionisti risultava errata la ricostruzione della dinamica del sinistro dal momento che il consulente tecnico non aveva analizzato una serie di elementi quali la posizione degli occhiali del pedone, la sua andatura e quella del sole (per l’eventuale effetto di abbagliamento). Nella sentenza di 2° grado, poi, non compariva alcuna analisi critica del provvedimento di 1° grado per quanto riguardava la dinamica del sinistro che pure sarebbe stata necessaria per accertare la responsabilità del conducente. Inoltre i Giudici di merito non avevano manco preso in considerazione la condotta del pedone come possibile concausa dell'evento.

Ed ancora niente era stato provato sul nesso di causa e sull'elemento soggettivo del reato in quanto dagli elementi acquisiti, contrariamente
alle affermazioni del Pm, insorgeva la domanda: il pedone ha avuto, o meno, un'incidenza causale nell'evento per avere serbato un'andatura
poco prudenziale a fronte di quella dèbita? La Cassazione ha ritenuto infondati i vari motivi sollevati dall'imputato, considerando – tra l’altro - che la corte d'Appello aveva argomentato correttamente laddove affermava che "l'imputata, guidava l'autovettura in maniera distratta, ad una velocità che, pur volendo prestar fede alla ricostruzione cinematica effettuata dal consulente tecnico della difesa, era prossima al limite massimo imposto dalla segnaletica verticale presente sul posto. E tale velocità si era rivelata inadeguata rispetto alla obiettiva situazione di pericolo visivamente segnalata anche dalle strisce orizzontali di attraversamento pedonale e razionalmente desumibile dalla presenza dei marciapiedi costeggianti la sede viaria”.

Nella sostanza l'imputata aveva violato, apertamente, l'obbligo di ispezionare costantemente la strada, di mantenere sempre il controllo del veicolo e di prevedere tutte le situazioni di pericolo che la comune esperienza ricomprende. A carico del conducente, infatti, il legislatore pone un particolare obbligo di attenzione nell'avvistamento di un pedone di tale da dovere porre in essere efficacemente tutti i necessari accorgimenti atti a prevenire il rischio di un investimento, anche in presenza di comportamenti irregolari da parte dello stesso camminante a piedi. In ultima analisi il dovere di attenzione del conducente dev’essere sempre teso all'avvistamento di chi procede un piede dietro l’altro e trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel richiamato principio generale di cautela che informa la circolazione stradale, sostanziandosi, essenzialmente, nell’obbligo di dovere prospettarsi le condotte irregolari altrui.

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