Autoradio ad alto volume e reati di pericolo

lun 15 giugno 2020
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Autoradio ad alto volume e reati di pericolo ©SicurAuto.it
Autoradio ad alto volume e reati di pericolo ©SicurAuto.it

Automobilisti fracassoni e reati di pericolo: non occorre documentare i rumori con strumentazioni tecniche

Una sentenza della Corte di cassazione (la n. 2685 del 2020) ha fornito chiarezza in ordine al reato di disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone, confermando – perché possa ritenersi concretato - non occorre che il rumore sia documentato per il mezzo di particolari strumentazioni tecniche. Poiché siamo nel campo dei reati di pericolo, non si rende necessario accertare che il rumore abbia disturbato effettivamente più persone, rimanendo sufficiente che gli schiamazzi siano idonei a disturbare un numero indeterminato di individui. Nel caso di specie, era stato accolto il ricorso di un Pm che aveva impugnato la sentenza di assoluzione pronunciata dal Giudice di primo grado con riferimento ad un soggetto che, girando con l'auto in una zona urbana, nelle ore serali, teneva l'impianto musicale acceso in modo da diffondere musica ad alto volume.

Il Tribunale aveva assolto l'imputato nei cui confronti non era stato ritenuto concretato il reato previsto, e punito, all'art 659, c. 1, C.p. per “avere abusato di una cassa acustica installata sulla sua autovettura, di tale da disturbare le occupazioni e il riposo delle persone, circolando in un'area urbana durante le ore serali con l'impianto accesso in moda da diffondere la musica ad alto volume, con toni comunque superiori alla soglia delle
normale tollerabilità”.

Il Procuratore aveva appellato la decisione del Giudice di primo grado, segnalando che – nel processo verbale di convalida del sequestro preventivo – era stato segnalato che i rumori prodotti dalla cassa acustica erano tali da indurre a suonare persino gli allarmi delle autovetture in sosta; e che, nel corso del dibattimento, l'ufficiale di Polizia giudiziaria che aveva proceduto al sequestro aveva specificato di avere udito a distanza il rumore della vettura che sopraggiungeva, poco dopo, alle ore 21.30, in una zona abbastanza popolata.

Tutto ciò posto, il Pm considerava la prova del reato già post nella disponibilità del giudice di merito, non essendo necessari accertamenti ulteriori. L’attivata Cassazione sottolineava come nella sentenza impugnata si dava atto della deposizione dell'Ufficiale di polizia giudiziaria procedente.

Il Giudice però, pur prendendo atto del verbale e del suo contenuto, aveva concluso per la non integrazione del reato di cui all'art. 659 C.p. affermando che il teste non aveva fatto riferimento a denunce per disturbo al riposo delle persone e che, nel caso di specie, non era stato effettuato alcun accertamento per verificare il superamento del limite di normale tollerabilità dell'emissione sonora.

L'affermazione, alla luce delle contestazioni del Procuratore, venne ritenuta errata dal punto di vista giuridico. Ciò perché il succitato art. 659 prevede due diverse e distinte ipotesi di reato: il comma 1 punisce chiunque disturba la pubblica quiete con modalità determinate; il secondo, invece, le attività industriali o professionali rumorose esercitate nel mancato rispetto della legge o delle disposizioni dell'Autorità. Per pacifica giurisprudenza il suddetto reato contravvenzionale è catalogato tra quelli di pericolo al punto che si configura anche senza che l'offesa raggiunga soggetti determinati. A rilevarlo sarebbe, quindi, la condotta idonea ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone. L'illecito si può consumare inoltre anche con una sola condotta di schiamazzo o rumore idonea ad arrecare disturbo effettivo alle occupazioni o al risposo delle persone, in quanto non è necessario provare che il rumore abbia effettivamente molestato più soggetti, dal momento che è sufficiente la sua "idoneità a disturbare un numero indeterminato di individui".
Infine, l'accertamento della effettiva idoneità delle emissioni sonore nel recare disturbo è valutazione rimessa all'apprezzamento del Giudice
che non è obbligato a ricorrere ad accertamenti di tipo tecnico, potendo fondare il proprio convincimento sulla base di dati fattuali suscettibili di giudizio e sintomatici dell'esistenza di un fenomeno oggettivamente disturbante. Per ciò stesso il Giudice ha condiviso la tesi del Pm impugnante non ritenendo concretato l'obbligo di procedere ad accertamenti tecnici per rilevare il superamento o meno della normale tollerabilità, sussistendo, di contro, "l'obbligo di valutare la rilevanza degli elementi acquisiti attraverso la testimonianza dell'ufficiale di Pg".

Claudio de Luca

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