Sanzioni, non impugnate i preavvisi

mer 22 luglio 2020
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
2min
Preavviso di sanzione ©Gruppo Gaspari
Preavviso di sanzione ©Gruppo Gaspari

Il preavviso (denominato pure avviso di accertamento di violazione) è quel foglietto apposto dall’operatore civico di Polizia stradale sul parabrezza di un veicolo, quando – in assenza del conducente - sia stata rilevata una infrazione alle norme contenute nel Codice stradale. Esso viene considerato alla stregua di una peculiare specie di atto amministrativo, tendente a partecipare l’inizio di un procedimento, comunque senza che sia lecito attribuirgli valenza di processo verbale: se non altro per carenza dei requisiti essenziali postulati in capo a questo ultimo dal decreto delegato n. 285 del 1992. Il conducente del veicolo attinto dal foglietto rimane dunque destinatario di un avviso che rappresenta l’atto iniziale di una procedura, sicuramente non lesiva – almeno nell’immediato - della sua posizione giuridica, non costituendo in alcun modo titolo esecutivo, o documento di irrogazione di sanzione.

Per ciò stesso, il conducente di un veicolo reso destinatario del preavviso, può optare: 1) per la procedura di pagamento, anticipata nelle modalità esecutive precisate a tergo, con effetto estintivo dell’obbligazione, ove sia intervenuto l’adempimento di arresto del procedimento; 2) per la procedura di impugnazione, dopo di avere atteso la notificazione del rituale sommario processo verbale. In nessun caso può essere esperito ricorso contro un preavviso di accertamento di infrazione, costituendo il citato mezzo di impugnazione rimedio giuridico diretto unicamente contro i contenuti di un verbale. Ciò nell’evidenza del principio che detto atto non potrà mai assumere il valore di titolo per il pagamento, ove non intervenga la notificazione del sommario processo verbale recante la contestazione dell’infrazione.

Nella pratica quotidiana, però, si registra bene spesso la proposizione di opposizioni contro i contenuti di un preavviso; cosicché il Ministero dell’Interno ha ravvisato l’opportunità di dovere suggerire ai Comandi verbalizzanti di contattare per iscritto il ricorrente al fine di fornire corretti suggerimenti in ordine alle modalità di presentazione; e questo avviene sempre, almeno finché ne venga offerta opportunità. In molti casi i tragressori presentano ricorso con drastica accelerazione dei tempi, rendendo vano ogni tentativo di critico esame preliminare dei contenuti del preavviso, sicuramente esperibile con l’opportuna trasmissione di un contributo scritto di chiarificazione dei fatti, avente valenza di partecipazione al procedimento instauratosi; peraltro – sia consentita un’osservazione incidentale – venendo anche meno a quel fair play, non codificato, che opportunamente dovrebbe sussistere tra accertatore e trasgressore. Nel ribadire, quindi, i contenuti e le richieste di una eventuale comparsa di costituzione, il Comune convenuto può, conclusionalmente, far rilevare come - non concretando l’immediata lesione dei diritti del soggetto avvertito della commessa violazione, e non costituendo in alcun modo titolo esecutivo, o comunque atto di irrogazione di sanzione - un avviso non potrà mai essere impugnato. Tanto hanno ritenuto, a ben leggere, sia pure in via incidentale, gli stessi Giudici della Corte costituzionale, sin dall’Ordinanza n. 160 del 7.V.2002.

Nel caso di specie, non essendosi mai formato, né essendo mai stato notificato, un verbale, in buona sostanza, è stato impugnato un atto giuridicamente inesistente, addirittura ignoto a parte ricorrente al momento di redigere le argomentazioni del ricorso. Peraltro, gli stessi termini di contestazione e di notifica, recati a tergo del foglietto giallo, non avrebbero in alcun modo potuto riferirsi ad un preavviso di accertamento, atto che - per sua natura - sfugge al concetto di notificazione, per essere collegabile unicamente al veicolo di destinazione, mai al soggetto trasgressore, proprio per il fatto di essere stato apposto sullo stesso, nella immediatezza dell’accertamento, nell’assenza dell’effettivo trasgressore.

Claudio de Luca

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