Stop alla targa prova su veicoli immatricolati, per la Cassazione è illegittimo

La sentenza mar 08 settembre 2020
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Una targa prova ©SicurAuto.it
Una targa prova ©SicurAuto.it

ROMA. Con la sentenza n. 17665 del 2020 la Corte di cassazione ha dichiarato illegittimo l’utilizzo della targa di prova sui veicoli immatricolati. I Giudici in ermellino hanno stabilito che l’uso di quest’ultima costituisce una deroga che, in buona sostanza, "sana" la mancanza di carta di circolazione e, quindi, di immatricolazione.

Per comprendere meglio le cose, facciamo un passo all’indietro. Il c. 1 dell’art. 98, successivamente abrogato dall’art. 4, c. 1, a) del dpr n. 474/2001 recitava: ”Le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari ed agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici, gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto, non sono soggetti all’obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli artt. 93, 110 e 114 i veicoli che facciano circolare per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita o di allestimento. I detti veicoli, però, devono essere provvisti di una autorizzazione per la circolazione di prova rilasciata dalla Mctc.

Sul veicolo deve essere presente il titolare dell’autorizzazione od un suo dipendente munito di apposita delega”. Il c. 2, inserito dall’art. 29-ter del d.l. n. 248/2007 (convertito – con modificazioni – dalla legge n. 31/2008 ed abrogato dal c. 1 dell’art 2-bis del d.l. n. 162/2008), nel testo integrato dalle relative leggi di conversione, recitava che “la validità dell’autorizzazione è annuale e può essere confermata previa verifica dei requisiti necessari”. La norma voleva consentire la effettuazione di collaudi su strada a veicoli non ancora pronti per l'omologazione e, quindi, per la vendita. Ma, con gli anni, la prassi è stata quella di estendere l'uso della targa di prova anche ai veicoli già immatricolati al fine di collaudare esemplari detenuti in riparazione od in manutenzione. E, in effetti, l'art. 98 non lo vieta espressamente. Successivamente si era aggiunta un'altra ‘abitudine’sicuramente illegittima: l'uso, da parte dei commercianti di auto, della targa di prova per circolare con un'auto, già normalmente targata, non per esigenze di collaudo ma per altri usi (spesso e volentieri di natura privata), magari per evitare di corrispondere premi assicurativi o obblighi di revisione.

Cosicché la Motorizzazione civile ha imposto dei paletti con la Circolare applicativa n. 4699/M363/2004); e, con un parere del 2006, ebbe a specificare che le officine possono circolare su veicoli con targa di prova per effettuare prove tecniche necessarie ad individuare malfunzionamenti o per verificare l'efficienza delle riparazioni effettuate. Ciò voleva dire che quel contrassegno si poteva usare per veicoli già immatricolati, in caso di ‘test’ legati ad una riparazione, sempre che assicurazione e revisione fossero comunque valide. Tale assunto fu confermato dalla Corte di Cassazione (Sez. II civ., sent. n. 16310/2016) che puntualizzò: la circolazione con targa prova è valida per i "veicoli non ancora immatricolati e, pertanto, privi di carta di circolazione"; e per quelli su cui “siano stati applicati sistemi o dispositivi di equipaggiamento che rendano necessario l' aggiornamento della carta di circolazione".

Successivamente si creò allarme negli operatori a causa della diffusione del parere Mininterno n. 300/A/2689/18/105/20/3 del 2018 che ribadì quanto espresso dalla Cassazione ("Il fatto che tra i soggetti che possono richiedere ed ottenere l'autorizzazione alla circolazione di prova siano inclusi anche gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, non implica affatto che il titolo in esame possa anche servire per la circolazione di veicoli immatricolati non revisionati, privi di assicurazione RCA o quant'altro"). In sintesi, la circolazione su strada con targa di prova rimaneva consentita per veicoli non ancora immatricolati, quindi ancora privi di carta di circolazione.

Si poteva circolare con targa di prova anche su veicoli già immatricolati al fine di effettuare prove tecniche, ma questi dovevano essere in regola con l'assicurazione e con la revisione. Per di più, se il personale di un'officina avesse circolato con targa di prova su di un veicolo non in regola, la responsabilità penale e civile per eventuali incidenti sarebbe ricaduta non solo sull'officina quand’anche sul proprietario del veicolo. Ed ove non fossero intervenute novità dal Consiglio di Stato, si sarebbe incorsi nelle sanzioni previste ai cc. 3 e 4 dell'art. 98. A queste sanzioni potevano, eventualmente, aggiungersi quelle legate alla circolazione senza assicurazione o con revisione scaduta. Ora interviene la notizia di cui si è riferito in apertura che è letale per il mondo delle officine e dei riparatori dal momento che la Cassazione ha dichiarato non legittimo l’utilizzo della targa-prova sui veicoli immatricolati, con la conseguenza che non copre dal rischio assicurativo chi ne facci uso su una vettura già immatricolata e coperta da rc auto: infatti, in caso di sinistro, vale la copertura dell’auto già immatricolata.

Claudio de Luca

Vastoweb.com Testata giornalistica

Reg. Tribunale di Larino N. 01/2009 del 9/01/2009 - Num. iscrizione ROC:30703

Direttore Responsabile: Federico Cosenza

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 - 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

© Vastoweb.com. 2024 - tutti i diritti riservati.

Realizzato da Studio Weblab

Navigazione