Moto senza copertura assicurativa

lun 28 settembre 2020
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Copertura assicurativa moto ©Sos Tariffe
Copertura assicurativa moto ©Sos Tariffe

Guidare un mezzo (auto, moto o altri) senza copertura assicurativa è un comportamento che non si presta ad interpretazioni. Al motociclista recidivo “beccato” alla guida senza assicurazione per 2 volte nell’arco di un biennio, viene inflitta - oltre alla sanzione - la sospensione della patente da 1 a 2 mesi, il sequestro del mezzo che verrà trasportato in luogo sicuro (non di pubblico passaggio) disposto dalle Forze dell’Ordine che, in alcuni casi, viene indicato dal trasgressore.

La normativa prevede il fermo amministrativo per 45 gg. dalla data in cui sia stata pagata la sanzione. Da notare che sarà possibile rientrare in possesso del proprio motoveicolo solo dopo di avere regolarizzata la propria posizione pagando la sanzione e rinnovando (o stipulando) una polizza-moto dalla durata di almeno 6 mesi. Il proprietario del mezzo dovrà corrispondere i costi di trasporto e custodia (ove presenti) per tutto il periodo che il motoveicolo resterà fermo in attesa che vengano completate tutte le pratiche di regolarizzazione. Per chi, dopo la sanzione, non avrà pagato, e non avrà proceduto alla stipula di un nuovo contratto assicurativo, la normativa prevede la confisca del veicolo stesso che diventerà di proprietà dello Stato. Da segnalare, infine, che guidare un veicolo senza assicurazione (anche scaduta da più di 15 gg.) comporta la perdita di 5 punti dalla patente.

L’obbligo di stipulare una polizza RC-moto è disciplinato dall’art. 193 Cds (“i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi”). Le conseguenze sono l’applicazione di salatissime sanzioni, anche di natura penale. I motociclisti che vengano sorpresi dalle Forze di Polizia a circolare privi di copertura sono soggetti a sanzione amministrativa (dagli 849 ai 3.396 euro), ridotta del 25% qualora l’RC sia resa
operante nei 15 gg. successivi. La diminuzione di 1/4 interviene anche quando l’interessato, entro 30 gg. dalla contestazione della violazione e previa autorizzazione di chi accerta l’infrazione, provvede alla radiazione del veicolo. In tal caso il motociclista ha la disponibilità del mezzo e dei relativi documenti solo per sbrigare le pratiche burocratiche della demolizione. Il Codice prevede anche il sequestro del veicolo. Se il motociclista circola con documenti assicurativi falsi o contraffatti è disposta la confisca amministrativa, oltre alla sospensione della patente di guida per 12 mesi. Il pagamento ridotto da parte del centauro è subordinato al versamento del premio RC per almeno sei mesi e delle spese di prelievo, trasporto e custodia del mezzo sottoposto a sequestro. Un ulteriore problema, non di poco conto, riguarda il verificarsi di un eventuale incidente con colpa: guidare un motociclo, o uno scooter, con l'assicurazione scaduta (o senza assicurazione) obbliga il conducente a risarcire i danni causati. Tuttavia il veicolo sarà tutelato, visto che il danneggiato può fare richiesta al Fondo di garanzia per le vittime della strada – sovvenzionato con il 2,5% del premio pagato dagli assicurati. Per le sanzioni più gravi può intervenire il sequestro del mezzo. Uno dei casi più frequenti può verificarsi per mancanza della copertura e/o per mancanza di rilascio della carta di circolazione del veicolo.

Nel caso di mancata copertura, il dissequestro del veicolo può effettuarsi a seguito di: 1) pagamento della sanzione registrata sul verbale di contestazione (sanzione in misura ridotta); 2) pagamento del premio assicurativo (di contratto annuale con un periodo di copertura assicurativa minimo di 6 mesi); 3) pagamento di eventuali spese di custodia. L'istanza deve essere presentata dal trasgressore o dal proprietario del veicolo al Comando accertatore. L'interessato può avanzare richiesta di rottamazione del mezzo al Comando che ha riscontrato l'infrazione entro 30 gg. dalla data della contestazione della violazione. Per demolire il mezzo, a proprie spese, si dovrà versare una cauzione pari all'importo indicato sul verbale. La cauzione, decurtata di 1/4, verrà restituita dopo la distruzione del veicolo. Le spese di rottamazione e di custodia verranno addebitate. In caso di
rottamazione non è richiesto il pagamento del premio assicurativo. In tutti i casi di fermo o sequestro amministrativo il veicolo può essere affidato in custodia al proprietario o al trasgressore o a persona scelta dal proprietario a condizione che l'affidatario abbia un luogo idoneo dove tenerlo. La richiesta, in carta semplice, di affido in custodia deve essere presentata al Comando che ha effettuato il sequestro o il fermo. Il trasporto e il deposito sono interamente a carico dell'interessato. La rateizzazione della sanzione può essere richiesta alla Prefettura entro 60 gg., con domanda in carta semplice; il verbale però non potrà essere oblato dal pagamento in misura ridotta.

La domanda deve essere accompagnata da un'autocertificazione del richiedente, relativa alla sua situazione economica. Se entro 60 gg. non viene presentato ricorso e non viene effettuato il pagamento la Prefettura avvia la procedura esecutiva sul mezzo (confisca o acquisizione al Demanio, cessione al depositario).

Claudio de Luca

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