Giudizi di impugnazione, approvato il decreto sulle modifiche alle norme penali

DI GOVERNO lun 22 gennaio 2018
Spalla di La Redazione
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Tribunale di Vasto ©Google
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ROMA. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo in materia di giudizi d’impugnazione, finalizzato all’attuazione della delega contenuta nell’articolo 1, commi 82, 83 e 84 lettere f), g), h), i), l), e m) della legge 23 giugno 2017, n. 103, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario” per la riforma della disciplina processuale penale in materia di giudizi di impugnazione.

L’intervento normativo s’inserisce nel più ampio programma sotteso alla riforma, volto alla semplificazione e velocizzazione dei processi, in modo da garantire l’attuazione del principio della ragionevole durata del processo. Esso mira dunque alla deflazione del carico giudiziario, mediante la semplificazione dei procedimenti di appello e di cassazione. In tale ottica, i principi di delega orientano alla modifica del procedimento davanti al giudice di pace, all’individuazione degli uffici del pubblico ministero legittimati a proporre appello, alla riduzione dei casi di appello e alla limitazione dell’appello incidentale al solo imputato.

In particolare, il decreto interviene sul sistema delle impugnazioni, limitando i poteri di appello sia del pubblico ministero che dell’imputato, con l’intento di circoscrivere il potere d’impugnazione nei limiti in cui le pretese delle parti, legate all’esercizio dell’azione penale per il pubblico ministero e al diritto di difesa per l’imputato, risultino soddisfatte.

In questa prospettiva, si riduce la legittimazione all’impugnazione di merito: al pubblico ministero è precluso l’appello delle sentenze di condanna, ossia delle sentenze che hanno riconosciuto la fondatezza della pretesa punitiva, salvo alcuni specifici casi (ad esempio, sentenza di condanna che modifica il titolo del reato o che esclude l’esistenza di aggravanti ad effetto speciale); all’imputato, specularmente, è precluso l’appello delle sentenze di proscioglimento pronunciate con le più ampie formule liberatorie, ossia perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso.

Vengono poi novellate le disposizioni del Codice di procedura penale anche in materia di appello incidentale ed è data attuazione alla riforma della disciplina delle impugnazioni con riferimento ai procedimenti aventi ad oggetto reati di competenza del giudice di pace, tenendo conto, in tale ambito, anche pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari.

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