Finalmente liberi dalla burocrazia oltre 60 interventi di piccola edilizia in casa
ABRUZZO. Dallo scorso 22 aprile sono stati liberalizzati - con la pubblicazione della nuova norma sulla Gazzetta Ufficiale - oltre 60 interventi di piccola edilizia, che non avranno più bisogno di pastoie burocratiche e pratiche infinite.
La prima definizione contiene circa 60 elementi. Non li elenca tutti, ma lo dice apertamente). Si tratta degli interventi di edilizia privata che non richiedono comunicazioni (Cil, Cila, Scia) né permesso per costruire. Lo schema di decreto (Infrastrutture-
Naturalmente non si tratta di una elencazione onnicomprensiva, come dichiara apertamente il titolo della tabella che, anzi, ribadisce il carattere esemplificativo delle opere descritte, reiterato anche dall'art. 1 del decreto delegato in commento. D'altra parte l'art. 6 del Testo unico per l'edilizia (dpr n. 380/2001), che sta sullo sfondo del provvedimento in esame ed è onnipresente nella colonna di destra della tabella, lascia spazio alla Legge regionale (che però nel Molise non è ancora ‘nata’) di aumentare i temi dell'edilizia libera. Il limite è solo quello del campo degli interventi «pesanti» (quelli che - per legge statale - pretendono il permesso di costruire o l’alternativa segnalazione certificata di inizio attività (Scia). L'elenco spiegato dal decreto del 3 marzo 2018 allarga e rende visibili, in unico contesto, tutte le diramazioni delle varie lettere dell'art. 6 del Tue. Le dieci grandi categorie dell'art. 6 si dividono in 58 parti, minuziosamente illustrative di altrettante opere. Gli interventi primari si riferiscono alla manutenzione ordinaria.
La citazione si rivolge: a) all'installazione delle pompe di calore aria-aria; b) ad alcuni interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche; c) ad alcune opere temporanee per ricerca nel sottosuolo; d) a movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e delle pratiche agro-silvo-pastorali; e) alle serre mobili stagionali, dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, previa comunicazione di avvio dei lavori all'Amministrazione comunale; f) alle opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta; g) ai pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici; h) alle aree ludiche, senza fini di lucro; i) agli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. Ciascun tronco si diparte in altrettanti rami di opere che non patiscono autorizzazioni. Così, ad esempio, le manutenzioni generano, il rinnovamento degli ascensori e l'installazione dell'impianto di climatizzazione; l'eliminazione delle barriere architettoniche genera l'installazione di rampe e dispositivi sensoriali e di servo-scale; la categoria «aree ludiche» apre ai pergolati ed ai giochi per bambini. Dalle opere contingenti e temporanee scaturiscono (previa comunicazione di inizio lavori) i servizi igienici mobili, l'installazione di tensostrutture ed elementi espositivi ed anche le aree di parcheggio provvisorie. In ogni caso le opere, ancorché libere, sono vincolate al rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, dlgs n. 42/2004).
Claudio de Luca