Cambia il calendario della pesca nei giorni festivi, accolta la deroga

In rete dom 21 aprile 2019
Lavoro ed Economia di La Redazione
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Porto di Vasto ©Circolo San Paolo
Porto di Vasto ©Circolo San Paolo

VASTO. Novità che riguardano anche la flottiglia termolese quelle relative alle deroghe suo giorni festivi per lo svolgimento dell'attività di pesca con i sistemi a strascico e/o volante e circuizione nei giorni di giovedì 25 aprile, sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, sabato 28 e domenica 29 dicembre nonché sabato 4 e domenica 5 gennaio dell'anno 2020.

Vista la richiesta delle associazioni nazionali di categoria: Federcoopesca, Legacoop Agroalimentare, Agci-Agrital, Federpesca in data 15 aprile, con la quale è stato trasmesso il verbale di accordo con le organizzazioni sindacali Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila Pesca, visto il calendario delle festività del corrente anno solare; considerate le aspettative delle imprese esercenti l'attività di pesca professionale di poter svolgere l'attività di pesca in occasione delle festività; nonostante sia necessario al contempo garantire un corretto equilibrio tra la disponibilità delle risorse e l'attività di cattura in mare, ragione per cui le imprese di pesca sono comunque tenute ad effettuare il relativo recupero delle giornate, il Mipaaf in deroga al disposto di cui all'articolo 4, comma 1 del D.M. 20 luglio 2018, è consentito, facoltativamente e per singola impresa, in tutti i Compartimenti marittimi to svolgimento dell'attività di pesca con i sistemi strascico e/o volante e circuizione nei soli giorni dell'anno 2019 di giovedì 25 aprile, sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22 sabato 28 e domenica 29 dicembre nonché sabato 4 e domenica 5 gennaio dell'anno 2020.

Le imprese hanno l'obbligo di segnalare con congruo anticipo alle Autorità Marittime la volontà di svolgere l’attività di pesca nelle giornate di cui al precedente comma 1. Al fine di assicurare un corretto equilibrio tra risorse disponibili e catture in mare, le imprese di pesca che aderiscono al disposto di cui al comma 1, hanno l'obbligo di recuperare le giornate di pesca entro e non oltre i successivi 15 giorni lavorativi. In deroga alle disposizioni dell'art. 5 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, citato in premessa, la deroga è estesa alle imprese dedite alla cattura dei molluschi bivalvi, qualora, anche in relazione alle risorse disponibili, i singoli Consorzi di gestione, siano interessati all' esercizio dell'attività di prelievo. Fermo restando quanto previsto dal Contralto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, rimangono comunque ferme le misure tecniche di cui all'articolo 4 del D.M. 20 luglio 2018, che vietano l'attività di pesca con i sistemi strascico e/o volante, nei giorni di sabato, domenica e festivi.

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