Carrellata sulle funzioni locali

Periscopio mar 11 giugno 2019
Spalla di Claudio de Luca
3min
Dipendenti pubblici ©Blastingnews.it
Dipendenti pubblici ©Blastingnews.it

ABRUZZO. Com’è noto, dopo 10 anni di attesa, i 15mila dirigenti di Comuni, Province, Regioni, Città metropolitane, Camere di commercio (a cui vanno ad aggiungersi anche i Segretari comunali e provinciali ed i dirigenti professionali, tecnici e amministrativi del Servizio sanitario nazionale) hanno un nuovo contratto, relativo al triennio 2016-2018, dopo di avere ottenuto il via libera dalla Corte dei conti. La mobilità dei dirigenti locali sarà incentivata con un ‘bonus’ (pari a non oltre 6 mensilità di stipendio di parte fissa) legato alla scarsa attrattiva della sede e/o all'esperienza e professionalità del ‘manager’. Il Comitato di settore delle autonomie locali e quello del comparto regioni-sanità, hanno approvato l'atto di indirizzo all'Aran per il rinnovo del Ccnl che, come espressamente specificato, riguarderà anche i contratti a tempo determinato. Dal punto di vista economico, l'atto di indirizzo quantifica in 6 milioni di euro per il 2016 (suddivisi tra Segretari, dirigenti locali e sanitari) l'ammontare delle risorse, al lordo degli oneri riflessi, necessarie ai rinnovi contrattuali. Risorse, destinate a salire a 18,5 milioni per il 2017 e a 59 milioni a regime, che gli enti dovranno reperire nei loro bilanci.

Come detto, il nuovo contratto incentiverà la mobilità dei dirigenti da un ente all'altro ed anche le aspettative con la nuova previsione delle «aspettative per crescita professionale» che serviranno a maturare esperienze lavorative presso il privato nonché a favorire la ricollocazione dei dirigenti in caso di eccedenza o ristrutturazioni delle amministrazioni. Inoltre si prevede che le risorse per il trattamento accessorio dei Segretari comunali non debbano convergere all'interno del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza. Poiché il contratto arriva dopo dieci anni di vacanza, molti istituti dovranno essere rivisti in profondità ed attualizzati a un quadro normativo sensibilmente mutato. Per questa ragione sarà costituita una specifica sezione contrattuale per valorizzare queste figure di vertice e definire concretamente i contenuti delle attività di sovrintendenza e di coordinamento assegnati dal Tuel ai segretari.

Il nuovo Ccnl apporta numerose modifiche alla disciplina delle posizioni organizzative che possono essere istituite sia per lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa, che per lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, richiedenti elevate competenze specialistiche, acquisite attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni di elevata qualificazione professionale o di responsabilità. Viene eliminata, pertanto, la possibilità di conferire incarichi di posizioni organizzative per lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza, come invece era previsto dalla lett. c), dell’art. 8 CCNL 31 marzo 1999. Cambiano anche le regole per l’assegnazione degli incarichi di P.O., che dovranno essere conferiti con atto scritto e motivato, sulla base della valutazione dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale potenzialmente destinatario, per un massimo di tre anni. L’ipotesi però non risolve il problema, più delicato e diffuso, relativo alla durata minima, che non è disciplinata.

La Corte dei conti, su tale elemento, unitamente alla dottrina maggioritaria, ritiene che gli incarichi non possano avere durata inferiore all’anno, per consentire un tempo adeguato alla gestione finanziaria e alla connessa valutazione dei risultati. Previsto che gli incarichi di P.O. possano essere revocati prima della scadenza, sempre con atto scritto e motivato, disciplinando le cause giustificative che restano due: intervenuti mutamenti organizzativi o valutazione negativa. In merito alla valutazione, è ribadito che debba essere annuale, nel rispetto del sistema vigente. Solo la “valutazione positiva” darà anche titolo alla retribuzione di risultato. Dovranno essere, quindi, i sistemi di valutazione adottati dai singoli enti, a stabilire quando una valutazione possa considerarsi positiva.

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