Sospensione rate mutui, ecco tutte le informazioni
Vasto Possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi
ABRUZZO. Da lunedì 30 marzo 2020, i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.
• sono lavoratori dipendenti in cassa integrazione per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi;
Il Decreto regola l’accesso al Fondo Gasparrini per coloro che:
• che hanno subito una riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione pari al 20% dell’orario complessivo;
• per i lavoratori autonomi che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019
Per quanto tempo è concessa la sospensione del pagamento delle rate di mutuo
• per 6 mesi, se la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro è compresa tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi;
• per 12 mesi, se la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro è compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
• per 18 mesi, se la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro è superiore a 303 .giorni lavorativi consecutivi.
Come si ottiene la sospensione del mutuo
Per ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo Gasparrini deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo dietro presentazione della documentazione necessaria.
Da lunedì 30 marzo sul sito internet del ministero dell’Economia sarà on line la nuova modulistica, aggiornata e semplificata rispetto alla precedente, per la richiesta di sospensione del mutuo in base alle misure previste dal decreto «Cura Italia».
Che cosa fa in concreto il Fondo Gasparrini e come accedervi
• a fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, il Fondo verserà alle banche gli interessi compensativi nella misura del 50%
degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Tale calcolo sarà applicato sia alle istanze presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del 17 marzo, che a quelle già richieste e concesse, ma ancora non liquidate;
• alla domanda è necessario allegare la copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno al reddito o la richiesta del datore di lavoro che attesta la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro non riconducibili a responsabilità del lavoratore, indicando periodo di sospensione e percentuale di riduzione dell’orario di lavoro.
• per accedere al Fondo non è necessario presentare l’ISEE;
• possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo, sempre nel limite massino dei 18 mesi, anche coloro che avevano già ricevuto la sospensione, a patto che il pagamento regolare sia ripreso
per almeno tre mesi;
• la richiesta può essere effettuata per un periodo di 9 mesi, a decorrere dal 17 marzo 2020.