I giudici in ermellino e i posteggiatori abusivi

lun 15 ottobre 2018
Veicoli al crocevia di La Redazione
4min
Parcheggiatore abusivo ©investireoggi.it
Parcheggiatore abusivo ©investireoggi.it

Per la Corte di Cassazione i posteggiatori non autorizzati non sono “figure” negative.

Svolgono comunque un “lavoro indispensabile per la cittadinanza”, dal momento che sollevano i poveri automobilisti da “tante manovre fastidiose”. Attingendo proprio alle conseguenze di una tale considerazione, la Sezione II (penale) ha annullato la custodia domiciliare inflitta ad un rappresentante di questa categoria indagato per tentata estorsione dopo che aveva chiesto un euro ad un automobilista per essere ripagato del servizio che stava rendendogli in un’area di parcheggio non regolamentata dal Comune.

I fatti sono stati ricostruiti nella sentenza n. 12762/2010. Il parcheggiatore abusivo stava operando in un’area antistante un lido balneare, offrendo agli automobilisti il solito servizio consistente, “come per uso consolidato avviene in talune città d'Italia”, nello spostare le autovetture lasciate in sosta” a vantaggio di “coloro che trovano utile usufruire di tale spazio libero e non vogliono avere il fastidio di doversi occupare di compiere complicate manovre per liberarsi dagli ostacoli costituti dalle vetture poste in quello spiazzo”. In sostanza, i bagnanti affidavano a quell’uomo chiavi ed auto, versando il corrispettivo richiesto nella misura di un euro per l’”utile” prestazione erogata. Senonché, ad un certo punto, uno dei tanti automobilisti non ritenne giusto né di dovere corrispondere l'obolo per la sorveglianza della autovettura né di consegnare le chiavi. Successivamente, sua moglie fu colpita da un malore che costrinse l’uomo a spostare l'auto. Conseguitane la reiterata richiesta di un euro, l’uomo denunciò il parcheggiatore all’A. g. per tentata estorsione.

Il gip del Tribunale dispose la custodia domiciliare per il parcheggiatore abusivo, ritenendo un “ingiusto profitto” la richiesta per il servizio svolto. Contro il duro provvedimento, la difesa ricorse in Corte di Cassazione, sostenendo che - dietro quella domanda - non poteva sussistere né la “minaccia” né un “ingiusto profitto”. Piazza Cavour ha accolto il ricorso e, disponendo un nuovo esame davanti al Tribunale per verificare se veramente fosse esistita la necessità delle “esigenze cautelari”, ha comunque messo in rilievo l'utilità del servizio svolto dai parcheggiatori non autorizzati.

In sostanza, la Suprema ha riconosciuto come dato pacifico che quell’uomo stava offrendo un servizio ben accetto, per di più ritenuto indispensabile dalla cittadinanza a livello diffuso, in quel luogo, proprio per potere tranquillamente usufruire del posteggio dell'autovettura. Prova ne sia che all'indagato veniva lasciata la chiave “perchè provvedesse ad effettuare quelle manovre di parcheggio che altrimenti avrebbero dovuto fare gli stessi possessori delle vetture”. In questa prospettiva gli Ermellini hanno riconosciuto che “la pretesa ingiustizia della richiesta dell'obolo di un euro diventa evanescente e che si attenuano anche i turbamenti che i modestissimi precedenti penali» dell'indagato “possono avere creato in relazione alle esigenze cautelari, peraltro motivate in modo assertivo, stereotipato e per nulla in sintonia con i principi” dettati da Piazza Cavour. Naturalmente, da un punto di vista sentimentale e per adesione umana, non si può non essere d’accordo con le valutazioni effettuate dai Giudici sulla vicenda. Però resta il fatto che il c. 15-bis dell’art. 7 Cds comunque prevede che, salvo che il fatto non abbia avuto a concretare un reato, chi esercita abusivamente (pure avvalendosi di altre persone) oppure abbia determinato altri ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore o di guardiamacchine, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 790,00 ad € 2.850,00. Ove mai nell’attività fossero impiegati minori, la somma sarebbe raddoppiata; mentre, in ogni caso, si applica la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite.

Rimanendo sempre in tema di sosta, piace ricordare che la Sezione II (civile) della Corte di Cassazione (Sentenza n. 23661/2009) ha stabilito la nullità delle sanzioni elevate nelle zone a traffico limitato quando l’orario fosse stato esteso dal Comune in occasione di festività o di eventi senza avere prima modificato il cartello all’ingresso della zona vietata. I Giudici hanno voluto porre in evidenza che, se un Comune abbia avuto a prolungare, in un determinato periodo dell’anno, l’orario della zona a traffico limitato, "deve darne idonea pubblicità, modificando la segnaletica posta all’ingresso dei varchi o in altri modi considerati dalla normativa equipollenti, in modo che l’utente sia adeguatamente informato del provvedimento; l’onere della prova al riguardo spetta all’Autorità amministrativa, sicché, in difetto, non può essere affermata la responsabilità dell’opponente che sia transitato nella zona a traffico limitato facendo affidamento su un cartello stradale, posto all’ingresso del varco, che, con riguardo a quella fascia oraria, non ponga alcuna delimitazione né all’ingresso né alla circolazione”.

Per opportuna conoscenza, occorre riferire che i Comuni possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore all’interno delle “ztl” pure al pagamento di un ticket. Infatti, entro il luglio prossimo, l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale dovrà individuare – con una Direttiva – le tipologie di Comuni che possano avvalersi di una tale facoltà nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.

Claudio de Luca

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