La corretta effettuazione di un accertamento

lun 03 febbraio 2020
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
La corretta effettuazione di un accertamento. ©La sentinella online
La corretta effettuazione di un accertamento. ©La sentinella online

La corretta effettuazione di un accertamento. Sentenza n. 14668/2008: la Corte di Cassazione ha stabilito che l’effettuazione di un accertamento di violazione alle norme del Cds si sviluppa nella contestazione, nella verbalizzazione e nella consegna della copia del verbale. La contestazione deve essere immediata con la conseguenza che, ogni qualvolta essa sia possibile, non potrà essere omessa, a pena di illegittimità degli atti successivi. Tuttavia, l’art. 201 contempla l’eventualità che l’immediata contestazione dell’infrazione possa non risultare possibile; e stabilisce che, in tale ipotesi, il verbale debba essere notificato in differita al trasgressore con l’indicazione della circostanza impeditiva. Ciò posto, veniamo ai fatti. Due poliziotti intimano l’alt ad un automobilista a cui, nell’immediato, era stata contestata verbalmente una violazione del Cds. Ciò perché gli agenti non erano muniti del modulario che avrebbe consentito di verbalizzare l’infrazione.

Pertanto l’automobilista si era visto recapitare al proprio domicilio il verbale a distanza di tempo. Avverso tale atto l’automobilista proponeva ricorso al Gdp che, accertata l’illegittimità del comportamento della Polizia, lo aveva annullato. Successivamente, la Prefettura aveva impugnato i contenuti decisori dell’Autorità giurisdizionale, ed aveva promosso ricorso per Cassazione. Con il primo motivo di doglianza, l’Ufficio aveva denunciato la violazione degli artt. 200- 201 e degli artt. 384-385 del dpr n. 495/1992, deducendo che esiste una distinzione tra i diversi momenti dell’operazione di accertamento della violazione. Di regola, la prima avviene in forma orale (come era stato nel caso di specie); ragion per cui la redazione materiale del verbale e la sua consegna all’automobilista (operate in tempo successivo) non potevano che essere state posticipate per una impossibilità oggettiva (la mancanza del modulario al momento della contestazione, peraltro dettagliatamente specificata dagli agenti nel verbale di contestazione differita). Ma tale precisazione non sarebbe stata neanche necessaria, posto che l’art. 200 esige sì la contestazione immediata, ma non certamente l’immediatezza della verbalizzazione, ragion per cui quest’ultima potrebbe sempre essere impossibile, soprattutto nel caso che gli agenti non avessero la disponibilità materiale del modulario.

Per questi motivi la Corte, riconosciuta la fondatezza del motivo addotto, ha accolto l’opposizione. Per il caso giudicato dalla Cassazione, occorre uniformarsi, seppure – a rileggere, con intenti più che onesti, il contenuto degli articoli citati - si venga a scoprire che le norme non sembrano esprimere assolutamente i concetti sostenuti dall’Utg e dalla Cassazione. A ben vedere: l’art. 200 stabilisce quanto segue:“La violazione, ove possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. Dell’avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono di inserire. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido. Copia del verbale è consegnata immediatamente all’ufficio, o comando, da cui dipende l’agente accertatore”.

L’art. 201 sancisce:“Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento”. Ebbene, se tale è pure il testo degli artt. 384-385 del dpr n. 495/1992 (che, in buona parte, ricalcano quello sopra citato degli art. 200-201 Cds), è legittimo pensare, sommessamente, che non sia stata fatta una corretta interpretazione della legge? Nella sostanza, l’art. 200 esige la contestazione immediata oppure l’immediatezza della verbalizzazione? La sentenza appare ardua!

Claudio de Luca

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