Autovelox nelle strade urbane di quartiere, novità nel Decreto Semplificazioni

L'osservatorio lun 14 settembre 2020
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
4min
Autovelox ©Termolionline.it
Autovelox ©Termolionline.it

ABRUZZO. Nel testo del disegno di legge appena votato alla Camera, si nascondono alcune norme che, di fatto, modificano sostanzialmente il Codice della Strada e, per ciò stesso, in quanto estranee all’oggetto del d.d.l., sono state commendate dal Presidente della Repubblica. A volerle è stato il Governo, anche se in diversi casi le norme sono frutto delle insistenti richieste provenienti dai Comuni. Tra le novità più rilevanti, va segnalato il via libera agli autovelox fissi nelle strade urbane di quartiere e la possibilità di elevare contravvenzioni anche da parte di dipendenti di aziende municipalizzate. Per gli automobilisti sembrerebbe preannunciarsi un autunno estremamente caldo. I sistemi di rilevamento, considerati non tanto un modo per rendere le strade sicure quanto piuttosto un ‘escamotage’ per rimpinguare le casse delle Amministrazioni locali, potrebbero esser installati in tutte le “Zone 30” che, nei mesi estivi, nascono nella maggior parte dei centri urbani d’Italia.

La conseguenza è quella per cui i consumatori si aspettano un numero di accertamenti di violazioni altissimo. Per l'istallazione delle nuove postazioni, fino a oggi vietate, sarà imposto un solo requisito: quello di aver ottenuto l'autorizzazione da parte del Prefetto. Persino i dipendenti delle cosiddette municipalizzate, come anche i lavoratori di Società private addette alla raccolta dei rifiuti e gli operatori ecologici dei Comuni, potranno sanzionare. In questo caso ci saranno “limiti” e “condizioni”. Gli accertamenti potranno essere effettuati nel caso in cui un mezzo intralci il lavoro. Le strade non si riempiranno però di sceriffi improvvisati perché potranno accertare violazioni esclusivamente quei lavoratori che non hanno precedenti penali e che siano stati formati per mezzo di corsi specifici. Tra le nuove norme: 1) le biciclette potranno andare contromano in quella che viene definita "corsia ciclabile a doppio senso ciclabile".

Queste potranno essere realizzate all’interno delle Zone 30 come anche nelle già diffuse Ztl; 2) agli incroci le biciclette avranno la precedenza sugli altri mezzi; 3) nel Codice viene introdotta la "strada urbana ciclabile", ad unica carreggiata, dove si potrà procedere ad una velocità massima di 30 km/h. In questa strada i velocipedi hanno sempre priorità sugli altri mezzi che, pur potendo circolare, dovranno spostarsi a velocità ridottissima; e, nel caso in cui vogliano effettuare un sorpasso, utilizzando estrema cautela.

La notizia delle nuove regole volute dal Governo non ha mancato di scatenare l’opposizione, stupita che l’M5s provi un'altra volta a inserire riforme al Codice della strada all'interno di un decreto di natura economica (‘Semplificazione’). Ma anche il Pd si è allineato. La Commissione trasporti, di contro, aveva raggiunto una condivisione su di un testo di buon senso che costruiva un equilibrio tra i diritti degli automobilisti e quelli di tutti gli altri utenti della strada. Tra le novità in materia di circolazione stradale (d.l. semplificazioni n. 76/2020) c’è: la possibilità di installare autovelox fissi, previo decreto prefettizio, anche nelle strade urbane di quartiere e nelle strade locali; la previsione di un decreto del Mit per regolamentare l'omologazione dei varchi elettronici di accesso ad aree pedonali, zone a traffico limitato, corsie e strade riservate; la proroga delle scadenze per la revisione periodica dei veicoli; la revisione e l’aggiornamento del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada; la possibilità di conferire ai netturbini poteri di accertamento delle violazioni sulla sosta o fermata dei veicoli che ostacolano l’attività del servizio; l’introduzione della classificazione e definizione di zone scolastiche urbane, strade urbane ciclabili e corsie ciclabili; l’obbligo per i conducenti di veicoli a motore di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio, e ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili; la possibilità, per i tricicli aventi determinate caratteristiche, di circolare in autostrada e sulle superstrade.

Di grande impatto è la previsione che il decreto prefettizio, in relazione al d.l. n. 121/2002, potrà autorizzare l'installazione di dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142, 148 e 176 Cds su tutte le strade diverse dalle autostrade e dalle extraurbane principali e non più soltanto sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento. Vengono in sostanza aggiunte tutte le altre strade finora escluse, in particolare quelle urbane di quartiere e quelle locali, per cui comunque dovranno sussistere le consuete condizioni (tasso di incidentalità, condizioni strutturali, planoaltimetriche e di traffico ecc).

Nel caso di contestazione differita (consentita per la rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate), non è più previsto che i dispositivi siano quelli individuati dall'art. 17, c. 133-bis, della legge n. 127/97, ma è richiesto che i dispositivi siano omologati ai sensi di un apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. In considerazione dello stato di emergenza correlata al Covid-19, potranno circolare fino al 31 ottobre i veicoli che devono essere sottoposti entro il 31 luglio alle attività di visita e prova o alle attività di revisione. Inoltre potranno circolare fino al 31 dicembre i veicoli da sottoporre a detti controlli entro il 30 settembre e fino al 28 febbraio 2021 i veicoli per i quali vige la scadenza del 31 dicembre. Per ridurre i tempi di espletamento delle attività di revisione dei veicoli, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti tecnici potranno essere svolti anche dagli ispettori di cui al dm infrastrutture e dei trasporti del 19 maggio 2017. Nel Cds sarà inserita la definizione di zona scolastica come zona urbana nella cui prossimità si trovano edifici adibiti ad uso scolastico: potranno essere limitate o escluse la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza del sindaco.

Claudio de Luca

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